Con la Delibera 29 marzo 2022 135/2022/R/com pubblicata sul sito www.arera.it in data 01 aprile 2022, sono state emanate “Disposizioni in materia di standardizzazione del codice offerta nei settori energia elettrica e gas naturale e di popolamento e aggiornamento del codice offerta nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) del SII” (sistema informativo integrato).

Questa attività dell’Autorità rientra nella cosiddetta promozione dell’empowerment del consumatore (migliorare la consapevolezza del consumatore è uno degli obiettivi del quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità).

La delibera riguarda tanto il settore energia elettrica, quanto il settore gas e l’oggetto di questa delibera è la codifica delle offerte commerciali con la finalità da parte dell’Autorità di standardizzare i codici di offerta e aggiornare di conseguenza il Registro Centrale Ufficiale (RCU).

Pertanto le offerte dovranno essere inserite nel RCU, che è un registro mantenuto dal Sistema informativo integrato (SII) di Acquirente Unico.

Lo scopo dichiarato è quello di permettere il confronto tra le offerte commerciali attraverso l’utilizzo del Portale Offerte (portale di comparazione online delle offerte di elettricità e gas realizzato dal Gestore del Sistema informativo integrato – SII) o quanto meno di semplificare la comparazione delle offerte agevolando il cliente finale nelle proprie valutazioni in merito alla scelta del fornitore sul mercato libero, sia esso il fornitore di energia elettrica, di gas o “bifuel” (offerta abbinata energia elettrica + gas).

La delibera di Arera riguarda in particolare il mercato Retail e produce i propri effetti primo luglio 2022.

L’iter delle attività messe in campo dall’Arera al fine di rendere più semplice la comparazione tra offerte (anche mettendo a disposizione il Portale Offerte) è stato avviato nel 2021 con una consultazione (e relativo documento di consultazione) e ad oggi ha prodotto la Delibera 135/2022, ovvero la delibera sulla standardizzazione del codice offerta; tale codice dovrebbe essere lo strumento che permetterà al cliente finale di identificare in modo univoco ciascuna offerta commerciale pubblicata sul Portale Offerte; per ciascuna offerta commerciale dovrebbero essere rese disponibili le indicazioni di alcune caratteristiche salienti che possono essere utilizzate da parte del cliente finale per formarsi un proprio giudizio sulle offerte.

Come è possibile riscontrare all’Articolo 1 (Struttura standard del Codice offerta) della delibera:

1.1 La struttura standard del Codice offerta è composta dai seguenti 32 (trentadue) caratteri:

  1. a)  i primi sei caratteri per l’identificazione della controparte commerciale (es. 012345);
  2. b)  un successivo carattere per l’identificazione della commodity (energia elettrica (E), gas naturale (G), dual fuel (D));
  3. c)  un successivo carattere per indicare:

–  offerta generalizzata pubblicata nel PO simulabile (S);

–  offerta generalizzata pubblicata nel PO non simulabile (T);

–  offerta trasmessa al Gestore del PO le cui condizioni economiche sono definite a seguito di variazioni unilaterali o per evoluzioni automatiche ai sensi dell’articolo 13 del Codice di Condotta commerciale (P);

–  offerta non generalizzata ai sensi della deliberazione 51/2018/R/com (N);

  1. d)  un successivo carattere per la tipologia di offerta in termini di indicizzazione di prezzo applicato (fisso (F) o variabile (V), come definito nel Codice di condotta commerciale);
  2. e)  un successivo carattere per la tipologia di prezzo (orario (O), a fasce (F), monorario (M) per il settore elettrico; monorario (M) per il settore gas);
  3. f)  un successivo carattere per indicare il tipo di offerta PLACET (offerta PLACET (P), offerta di mercato libero (L), servizio di tutela (T);
  4. g)  due successivi caratteri per indicare la release dell’offerta (es. 01);
  5. h)  due successivi caratteri da riservare per individuare ulteriori caratteristiche dell’offerta, in considerazione dei possibili sviluppi di utilizzo del codice offerta (XX);
  6. i)  i restanti diciassette caratteri successivi a discrezione della controparte commerciale (17 caratteri alfanumerici).

Per quanto riguarda le osservazioni sollevate relativamente all’inserimento nel RCU di offerte già sottoscritte, Autorità ha accolto solo parzialmente le osservazioni ricevute e in particolare prevede nella delibera che il popolamento delle RCU sia limitato ai punti di prelievo e di riconsegna per i quali i clienti finali abbiano sottoscritto un’offerta inserita nel Portale Offerte a decorrere dal primo gennaio 2020.

Questo popolamento dovrà essere effettuato secondo le seguenti scadenze:

  • settore elettrico:
    • contatori posteriori al primo gennaio 2020: entro il 30 giugno 2022;
    • contatori anteriori al primo gennaio 2020: entro il 30 settembre 2022;
  • settore gas: per quanto riguarda il gas la scadenza in tutti i casi è il 31 dicembre 2022.

Perché viene imposto il popolamento dell’RCU con il codice offerta anche in caso di offerte non più disponibili?

Perché se un cliente finale ha sottoscritto un’offerta non più attiva, ad esempio 6 mesi prima, questo cliente comunque continua a ricevere una bolletta fatturata secondo le condizioni dell’offerta sottoscritta e tale cliente finale deve poter confrontare le condizioni economiche a cui è soggetto (anche se non più proposte sul mercato) con altre offerte che sono attive sul mercato, visto che potrebbe comunque avere diritto a cambiare offerta, se lo desidera.

Uno dei nodi emersi durante la fase di consultazione (a cui hanno preso parte 11 venditori e 7 associazioni) è quello del cosiddetto posizionamento.

Secondo questa prima ipotesi il sistema messo a disposizione dei clienti finali avrebbe dovuto mettere a confronto le offerte e stilare una sorta di classifica (posizionamento) in termini economici delle offerte stesse.

Le perplessità hanno riguardato due aspetti:

  1. il fatto che ciascuna offerta è caratterizzata da tanti altri elementi oltre a quello squisitamente economico, elementi che verrebbero messi in secondo piano dalla funzionalità di posizionamento;
  2. la modalità con cui avrebbe dovuto essere effettuato il posizionamento, ovvero che il metodo di calcolo non essendo basato su un’interrogazione in tempo reale potrebbe fare riferimento ad elementi potenzialmente obsoleti.

Presumibilmente in conseguenza di queste critiche sollevate dai soggetti che hanno partecipato alla fase di consultazione, nella delibera di cui stiamo trattando, non è stato introdotto il sistema di posizionamento.

Sono inoltre rimandati ad un successivo provvedimento e quindi non rientrano nella delibera in questione i seguenti obblighi:

  • inserimento in bolletta del codice offerta (da notare tuttavia che tale obbligo si riscontra nell’ultimo aggiornamento della delibera relativa a Bolletta 2.0);
  • inserimento nel portale consumi del codice offerta;
  • inserimento di un QR Code in bolletta;
  • inserimento di un QR Code nella documentazione precontrattuale.

Si sottolinea che l’obbligo imposto dalla delibera di utilizzare la struttura standard del codice offerta sarà vigente dal primo luglio 2022 per tutte le offerte, ovvero sia per quelle nuove che saranno pubblicate sul Portale Offerte, che per quelle nuove ma per le quali non è prescritta l’obbligo di pubblicazione sul Portale Offerte.